Legge 30 aprile 1962, n. 283
Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1 Art. 1. Sono
soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il
commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità
sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi
ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi
pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si
consumino le predette sostanze, nonchè sugli scali e sui mezzi di trasporto.
Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli
accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute,
alla loro distruzione. Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai
laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo
autorizzati. Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai
requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al
medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il
certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il
prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato
dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il
prelievo riguardi campioni in confezioni originali. Entro 15 giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al
medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la
ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma
che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce. Le analisi di
revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il
termine massimo di mesi sei. In caso di mancata presentazione, nei termini,
della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi
quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno,
entro quindici giorni, le denunce all'autorità giudiziaria. Articolo 2 Art. 2.
L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e
confezionamento, nonchè di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è
subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione è
condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto,
che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. I titolari degli
stabilimenti e laboratori, nonchè dei depositi all'ingrosso, di cui al primo
comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta
autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di
autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali. I
contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. Articolo 3 Art. 3. Le
ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'art. 1, sono effettuati da
personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità
sanitaria provinciale o comunale. Le persone indicate nel comma precedente, nei
limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse
conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni
caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Articolo 4 Art. 4.
Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate
all'alimentazione, è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui
all'art. 3, i campioni delle sostanze stesse, da prelevarsi nei limiti e secondo
le modalità stabilite nel regolamento. I contravventori sono puniti con
l'ammenda da lire 10.000 a 100.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo. Articolo 5 Art. 5. é
vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere
per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
distribuire per il consumo, sostanze alimentari: a) private
anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità
inferiori o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale,
salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; b) in cattivo
stato di conservazione; c) con cariche
microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di
esecuzione o da ordinanze ministeriali; d) insudiciate,
invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero
sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente
stato di alterazione; e) adulterate,
contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla
denominazione con cui sono designate o sono richieste; f) colorate
artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel
caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza
l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa. Questa
indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere
omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di
truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti; g) con aggiunta
di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro
per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle
norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti
a revisioni annuali; h) che
contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle
piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.
Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun
prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e
l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta
e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e
l'immissione al consumo. Articolo 6 Art. 6. La
produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h)
dell'articolo precedente -- fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari
immagazzinate -- sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a
controllo e a registrazione come presidi medico-chirurgici. Sono parimenti
soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità anche se disciplinati da
leggi speciali: a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità
degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari; b) la
produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi
speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla
composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi. I contravventori
alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente, salvo le
maggiori pene previste dal Codice penale, sono puniti con l'ammenda da lire
200.000 a lire 5.000.000. Tale ammenda può elevarsi a lire 20.000.000 per le
contravvenzioni alle disposizioni di cui alle lettere h) del precedente art. 5 e
a) del presente articolo. Articolo 7 Art. 7. Il
Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di
sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e
bevande che abbiano subìto aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi
compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,
ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere
riportate sul prodotto finito. CFR[DM 30.08.1973 n. 743800 ET] Articolo 8 Art. 8. I
prodotti alimentari o le bevande confezionati debbono riportare, a caratteri
leggibili ed indelebili, sulla confezione, oltre il nome o ragione sociale e la
sede dell'impresa produttrice, i singoli ingredienti, elencati in ordine
decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, nonchè la data di
confezionamento, mese ed anno ed il quantitativo netto in peso o volume. Invece
che sull'etichetta le predette indicazioni potranno essere riportate su un
talloncino apposto sul recipiente sotto la etichetta principale, altrimenti
sulla confezione. I prodotti venduti sfusi debbono essere posti in commercio con
la denominazione rispondente alla loro natura, sostanza e qualità. I
contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000. Articolo 9 Art. 9. Le
sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e
bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque
in locali che siano in diretta comunicazione con questi. I contravventori sono
puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Articolo 10 Art. 10. Il
Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente
legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva con proprio decreto
l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle
sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le
sostanze stesse, nonchè degli oggetti d'uso personale e domestico,
determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, gli standards di purezza, i
metodi, di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso. Il
Ministro per la sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici
necessari aggiornamenti. Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio
sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad
involgere le sostanze stesse, nonchè oggetti d'uso personale e domestico,
colorati con colori non autorizzati, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a
lire 5.000.000. Articolo 11 Art. 11. é
vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare
utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze
alimentari, nonchè qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto
diretto con sostanze alimentari, che siano: a) di piombo,
zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei
tubi per l'acqua potabile; b) stagnati
internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento; c) rivestiti
internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a
contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano
piombo alla temperatura ordinaria; d) saldati con
lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono,
tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti
piombo in misura superiore al 10 per cento, purchè le aggraffature da saldare
siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega
saldante; e) costituiti
da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico
per 100 grammi di materiale; f) di materie
plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che
modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le
sostanze alimentari. Per le sostanze
che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro
per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con
proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le
eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati. Le
predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili ed
apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari
durante la loro lavorazione o preparazione, nonchè ai recipienti destinati a
contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa
essere assorbita dalla cute o dalle mucose. I contravventori sono puniti con
l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000. Articolo 12 Art. 12. é
vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza
destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla
presente legge. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a
lire 5.000.000. Articolo 13 Art. 13. é
vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi
altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi
pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque
rilasciati, nonchè disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da
indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le
proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari
azioni medicamentose. I
contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla
stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della
stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura
atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande. Articolo 14 Art. 14. Il
personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di
sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità
sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a
periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure
profilattiche nei modi e termini stabiliti. é vietato assumere o mantenere in
servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze
alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria. I
contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo
sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i contravventori alle
disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 50.000. Quest'ultima
ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto
da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla
preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari. Articolo 15 Art. 15. Il
medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi
uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare per le
trasgressioni di maggiore gravità, la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei
casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello
stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono darne pubblicità a
mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio
stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del
provvedimento. Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale
è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni. Articolo 16 Art. 16.
L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi
natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a
meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi
dall'alimentazione umana. Articolo 17 Art. 17. I
contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di
esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con
l'ammenda fino a lire 500.000. Articolo 18 Art. 18. Le
disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si applicano quando i
fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre
disposizioni. Articolo 19 Art. 19. Le
sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che
vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in
confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della
legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le
condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a
conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di
alterazione. Articolo 20 Art. 20. Sono
abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè qualsiasi
altra disposizione incompatibile con la presente legge. Articolo 21 Art. 21. La
determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta
al Ministero della sanità; a tale scopo è costituita, presso il Ministero
della sanità, una Commissione permanente, di cui fanno parte: a) un rappresentante del Ministero
della sanità che la presiede; b) un rappresentante del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste; c) un rappresentante del Ministero
dell'industria e del commercio; d) un rappresentante del Ministero
delle finanze; e) tre rappresentanti dell'Istituto
superiore di sanità; f) un direttore di sezione chimica di
laboratorio provinciale d'igiene e profilassi; g) un direttore di sezione
medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi; h) un rappresentante del laboratorio
chimico centrale delle dogane; i) un direttore di istituto di
chimica agraria. Gli elenchi dei
metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La
Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente
competenti nelle singole materie in esame. Articolo 22 Art. 22. Il
Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente
legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto,
l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate,
oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, gli standards di purezza, i
metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso
degli stessi. Entro un anno
il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi
delle sostanze alimentari. Il Ministro per
la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici
necessari aggiornamenti. Articolo 23 Art. 23. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni
della presente legge in materia di additivi chimici, compresi i coloranti,
entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei decreti di cui ai
precedenti articoli 10 e 22. é concesso il termine massimo di diciotto mesi
dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti
alimentari disciplinati dall'art. 8 della legge non confezionati con le norme
prescritte. Entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento
per la sua esecuzione.
Legge 30 aprile
1962, n. 283 (in Gazz. Uff., 4 giugno, n. 139). -- Modifica degli articoli 242,
243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.